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Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1
E’ costituita in Padova, con durata illimitata e con sede nella golena comunale fra i bastioni del Portello vecchio e Castelnuovo chiamata di S. Massimo, l’associazione culturale ed ambientalista di voga alla veneta denominata Amissi del Piovego.
Il carattere nuovo, originale e distintivo dell’associazione culturale ed ambientalista di voga alla veneta Amissi del Piovego è il seguente: 
i suoi scopi appartengono a due categorie diverse ma strettamente collegate e unite fra di loro:

1-   SCOPI   CULTURALI
a)   la tutela e la valorizzazione di tutto il sistema fluviale padovano ed in particolare dei tratti compresi fra il ponte di S. Agostino (Specola) e le due conche idrauliche di Voltabarozzo e di Noventa padovana;
b)   lo studio biologico-naturalistico ma anche storico della civiltà veneta delle acque dei suoi strumenti e dei suoi monumenti sia nelle città che nelle campagne dalle origini fino all’età contemporanea.

2-   SCOPI SPORTIVI-RICREATIVI
a)   la gestione e la valorizzazione della golena comunale di San Massimo al fine della diffusione della voga sportiva ed amatoriale,alla veneta, in collaborazione con tutte le associazioni di voga.

PROVENTI

Art. 2
L’associazione culturale ambientalista di voga alla veneta Amissi del Piovego provvede al raggiungimento dei suoi fini con le quote associative, con contribuzioni straordinarie accettate dall’associazione e con ogni altra entrata di cui essa potrà beneficiare.
I proventi, anche al netto degli oneri associativi, non possono essere oggetto di distribuzione o ripartizione fra i soci, costituendo interamente risorsa per l'associazione Amissi del Piovego, che non persegue finalità di lucro.

SOCI

Art.3
I soci che fanno parte dell’associazione culturale ed ambientalista di voga alla veneta Amissi del Piovego sono divisi in tre categorie:
a) soci simpatizzanti
Essi usufruiscono, mediante il pagamento di una quota sociale ridotta (decisa di anno in anno dal Consiglio direttivo), di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di partecipazione e di parola all’assemblea dei soci, ma non godono del diritto di voto. A loro richiesta, e con l’approvazione del Consiglio direttivo, possono diventare soci ordinari.
b) soci ordinari
L’ammissione all’Associazione in qualità di socio ordinario si richiede presentando al Consiglio direttivo domanda scritta accompagnata dal pagamento della quota sociale e dalla presentazione di almeno una persona già associata. Qualora entro due mesi dall’inoltro domanda il Consiglio direttivo non decida insindacabilmente di respingerla, la domanda stessa si intende accolta alla data di presentazione.
c)soci onorari
Su proposta del Consiglio direttivo sono nominati dall’Assemblea soci onorari coloro che si siano specialmente distinti o che abbiano acquistato particolari benemerenze in attività inerenti gli scopi dell’Associazione; essi sono esenti dal pagamento delle quote sociali.
Qualora un socio ometta il versamento della quota associativa per un intero esercizio finanziario, esso può venire dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo, fermo l’obbligo di pagare le quote non versate.
La qualità di socio si perde inoltre per esclusione deliberata dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi, quando il socio svolga attività in contrasto con gli scopi statutari ed a causa di gravi motivi comportanti lesione al funzionamento e agli interessi dell’Associazione; è necessaria la previa audizione, se possibile, del socio cui gli addebiti vengono mossi.

ORGANI

Art. 4
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea,
il Consiglio direttivo,
il Presidente,
il Segretario,
l’Economo,
il Revisore dei conti.
Tutte le cariche sono gratuite salvo gli eventuali rimborsi spese approvati dal Consiglio direttivo.

ASSEMBLEA

Art. 5
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Essa è costituita da tutti i soci ordinari in regola la con il versamento della quota sociale ed iscritti alla Associazione almeno da tre mesi. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione dei bilanci e la trattazione dei problemi generali, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario; essa è anche convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati di cui sopra ovvero dal Revisore dei conti, salvi i poteri propri di quest’ultimo.
La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione, inviato con lettera individuale ai componenti dell’Assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata; la seconda convocazione può essere fissata nel medesimo giorno della prima.

Art.6
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo quanto stabilito per i casi particolari previsti dal presente statuto.

Art. 7
Oltre agli altri previsti dallo Statuto, sono compiti esclusivi dell’Assemblea:
a)   stabilire le linee generali di condotta dell’Associazione;
b)   approvare i bilanci;
c)   eleggere il Consiglio direttivo e i Revisori dei conti;
d)   modificare o rinnovare lo statuto;
e)   deliberare lo scioglimento della Associazione ed impartire direttive per la devoluzione dei beni;
f)    deliberare su ogni altra questione proposta.

Art. 8
Per modificare o rinnovare lo statuto nonché per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 9
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da altra persona nominata dall’Assemblea stessa in apertura dei lavori con il compito di dirigerne lo svolgimento; il Segretario dell’Associazione, o altra persona appositamente nominata dall’Assemblea in apertura dei lavori, fungerà da segretario dell’Assemblea stessa e curerà la stesura del verbale. Le votazioni possono essere palesi o a scrutinio segreto; in quest’ultimo caso il Presidente dell’Assemblea nomina almeno tre scrutatori. Il voto per delega non è ammesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di sette, nove o undici membri e dura in carica due anni e comunque fino all’elezione del Consiglio successivo. Il numero di consiglieri adottato per il 
biennio è deciso dall’Assemblea, la quale provvede all’elezione dei consiglieri stessi a scrutinio segreto.

Art. 11
Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i consiglieri il Presidente, il Segretario e l’Economo. Qualora nel corso del biennio di gestione il Consiglio direttivo venga a mancare stabilmente di qualche membro, sono chiamati a far parte di esso quel socio o quei soci che nell’elezione assembleare hanno seguito in graduatoria gli eletti; a parità di voti conseguiti il Revisore dei conti procederà a sorteggio. I sostituti rimarranno in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere ad una elezione supplementare. I nuovi eletti decadranno unitamente al Consiglio direttivo in carica.

Art. 12
Il Consiglio direttivo agisce in conformità delle indicazioni assembleari ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli statutariamente riservati all’Assemblea stessa. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; presenta i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni sull’attività svolta; è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell’Associazione nonché del corretto impiego dei fondi; adotta eventuali provvedimenti disciplinari motivati comunicandoli per iscritto agli interessati, che possono appellarsi alla successiva Assemblea, ottenendo di diritto l’inserimento della questione all’ordine del giorno. Formula i regolamenti e le proposte da sottoporre all’Assemblea; fissa la sede dell’Associazione e gli eventuali trasferimenti nell’ambito del Comune di Padova; stabilisce annualmente le quote sociali ed esplica ogni altra funzione prevista dal presente statuto. Inoltre ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente, dal Segretario o dall’Economo, che a tale scopo gli verranno sottoposti nella prima riunione successiva al provvedimento stesso

Art. 13
Il Consiglio direttivo attribuisce speciali incarichi e costituisce sezioni o gruppi di lavoro e di ricerca per meglio realizzare i fini istituzionali. I membri del Consiglio direttivo si prestano anche alle necessarie attività esecutive.

Art. 14
Il Consiglio direttivo si riunisce di massima una volta al mese su convocazione anche informale del Presidente; può essere inoltre convocato, con sufficiente preavviso, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e deve procedersi alla sua riunione quando essa venga richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Segretario o dall’Economo. L’ordine del giorno è proposto dal Presidente, sentiti il Segretario e l’Economo; gli argomenti da trattare possono essere proposti da qualsiasi consigliere e la decisione definitiva sull’ordine del giorno spetta allo stesso Consiglio direttivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora. sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi salvo i casi particolari previsti dal presente statuto. Di ogni riunione verrà esteso succinto verbale in apposito libro. Le riunioni del Consiglio direttivo sono di massima aperte ai soci senza diritto di voto, al pubblico e ai rappresentanti degli Enti locali, dei Consigli di quartiere, dell’Università, delle Scuole, degli Ordini professionali, dei Sindacati e delle altre forze sociali e culturali. Il Presidente può concedere la parola a chi ne faccia  esplicita richiesta. Anche al di fuori delle riunioni formali, il Presidente, il Segretario e l’Economo si consulteranno tra loro e con gli altri consiglieri per il buon andamento dell’attività sociale.

PRESIDENTE

Art. 15
Il Presidente del Consiglio direttivo è nel contempo Presidente dell’Associazione e ne ha la legale rappresentanza anche giudiziale; egli coordina le iniziative e dà impulso ai programmi curando l’esecuzione dei deliberati assembleari e del Consiglio direttivo ed esplicando altresì tutte le funzioni demandategli dal presente statuto. Egli intrattiene normalmente i rapporti esterni dell’Associazione e ne firma gli atti. In caso di sua delega, assenza o impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente dal Segretario che ne esercita le relative facoltà.

SEGRETARIO

Art. 16
Il Segretario cura l’organizzazione dell’Associazione, esegue quanto necessario per lo svolgimento della sua attività e collabora con il Presidente. Egli redige con l’Economo i bilanci preventivo e consuntivo; cura lo schedario dei soci, l’archivio e il funzionamento della segreteria e sovraintende a quant’ altro gli sia demandato dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio direttivo, con facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori.

ECONOMO

Art. 17
L’Economo provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; redige con il Segretario il bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili, custodisce i fondi e il patrimonio ed effettua le operazioni bancarie.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18
Il Revisore dei conti è eletto, tra i soci o i non soci, a scrutinio segreto dall’Assemblea; egli rimane in carica due anni e comunque fino all’elezione del Revisore successivo ed assolve i propri compiti di controllo contabile e d’osservanza statutaria secondo i poteri e le facoltà, in quanto applicabili, riconosciutigli dal codice civile in materia di società per azioni. Con le stesse modalità l’Assemblea elegge un revisore supplente il quale entrerà in carica in caso di permanente indisponibilità del Revisore effettivo. Il Revisore accompagna con una propria relazione i bilanci consuntivi presentati all’Assemblea dal Consiglio direttivo.

ESERCIZIO ANNUALE SOCIALE

Art. 19
L’esercizio finanziario ovvero l’anno sociale dell’Associazione vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20
In caso di scioglimento dell’Associazione culturale ambientalista di voga alla veneta "Amissi del Piovego", deliberato dell’assemblea, questa ultima nominerà uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni. Il ricavato sarà devoluto ad enti o associazioni che perseguono fini analoghi all’associazione "Amissi del Piovego".

SEDE DELLE RIUNIONI SOCIALI

Art. 21
Le riunioni sociali dell’associazione culturale ambientalista di voga alla veneta Amissi del Piovego si svolgeranno tutte presso gli edifici esistenti nella golena comunale di S. Massimo.

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